COMMENTI A GIURISPRUDENZA
COMMENTO DEL PROF. GIUSEPPE PALAZZOLO a Sentenza Cass. Civ. 1 febbraio 2010, n. 2313, Sezione Seconda civile, Pres. Rovelli, Rel. D’Ascola.   
 
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SEMINARIO SU AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L`AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: TRE ANNI DOPO
Caltagirone 23 giugno 2007



La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.




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Allegati
legge 9 gennaio 2004 n.6
programma





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