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Commissione Regionale di Discipina per la Sicilia

In ogni circoscrizione territoriale č istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina, che ha sede presso il Consiglio Notarile Distrettuale del capoluogo della Regione.
La Commissione (CO.RE.DI.) dura in carica tre anni.

La CO.RE.DI. per la Sicilia ha sede a Palermo in Via Nicolo` Turrisi n.59. Essa č composta da un magistrato che la presiede, il dottor Daniele Marraffa, e da 12 notai, in ordine alfabetico:  Craparotta Maria, Criscuoli Nicola, D`Angelo Leopoldo, Galeardi Gaetano, Gattuso Fabio, Livia Giovanni, Mazzara Gaspare, Monforte Raffaela, Pistorio Patrizia, Tierno Fabio, Tomasello Maria Grazia, Trainito Federico.

   


Gazzetta Ufficiale N. 186 del 11 Agosto 2006
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2006, n.249
Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell`articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l`articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante
delega al Governo per il riassetto normativo in materia di
ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto l`articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante Ordinamento del
notariato e degli archivi notarili;
Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, recante modificazioni al regio
decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del
notariato;
Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per
l`attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, recante norme complementari
sull`ordinamento del notariato;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, recante
modificazioni all`ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante riordinamento degli
archivi notarili;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei
deputati in data 15 marzo 2006 e scaduto il termine di sessanta
giorni per il parere della competente Commissione del Senato della
Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data
1° marzo 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell`adunanza del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 luglio 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per le riforme e l`innovazione nella pubblica
amministrazione ed il Ministro dell`economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all`articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Il quinto comma dell`articolo 30 della legge 16 febbraio 1913,
n. 89 e` sostituito dal seguente:
«Il notaio, inoltre, cessa dall`esercizio notarile per dispensa o
interdizione dall`ufficio, rimozione, sospensione o destituzione.».







Avvetenza:
Il testo delle note qui pubblicato e` stato redatto
dell`amministrazione competente per materia, ai sensi
dell`art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull`emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e` operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l`efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L`art. 76 della Costituzione stabilisce che
l`esercizio della funzione legislativa non puo` essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L`art. 87 della Costituzione conferisce, tra l`altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell`art. 7 della legge 28 novembre 2005, n.
246 (Semplificazione e riassetto normativo per l`anno
2005.), e` il seguente:
«Art. 7 (Riassetto normativo in materia di ordinamento
del notariato e degli archivi notarili). - 1. Il Governo e`
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu` decreti
legislativi per il riassetto e la codificazione delle
disposizioni vigenti in materia di ordinamento del
notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i
criteri direttivi e le procedure di cui all`art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonche` nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento,
accorpamento o soppressione di adempimenti e formalita`
previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione
speciale, non piu` ritenuti utili, anche sulla base di
intervenute modifiche nella legislazione generale e in
quella di settore, in particolare in materia di:
1) redazione di atti pubblici e di scritture
private autenticate, anche in lingua straniera o con
l`intervento di soggetti privi dell`udito, muti o
sordomuti;
2) nullita` per vizi di forma e sostituzione delle
nullita`, salvo che sussistano esigenze di tutela di
interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del
notaio, graduate secondo la gravita` dell`infrazione;
3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al
ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della
cauzione e sua sostituzione con l`assicurazione e il fondo
di garanzia di cui alla lettera e), n. 5);
4) determinazione e regolamentazione delle sedi e
assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di
delegati e coadiutori;
5) custodia degli atti e rilascio di copie,
estratti e certificati;
b) aggiornamento e coordinamento normativo degli
ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei
distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli
archivi notarili;
c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure
informatiche, assicurando in ogni caso la certezza,
sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione
notarile, e attribuzione al notaio della facolta` di
provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare
inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti
alla redazione dell`atto, fatti salvi i diritti dei terzi;
d) previsione che i controlli sugli atti notarili,
compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare
in sede di deposito per l`esecuzione di qualsiasi forma di
pubblicita` civile e commerciale, abbiano per oggetto solo
la regolarita` formale degli atti;
e) revisione dell`ordinamento disciplinare, mediante:
1) istituzione, a spese dei consigli notarili
distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di
primo grado, regionale o interregionale, costituito da
notai e da un magistrato designato dal presidente della
corte d`appello ove ha sede l`organo e previsione della
competenza della stessa corte d`appello in sede di reclamo
nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni
punite con sanzioni incidenti sull`esercizio della funzione
notarile;
2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle
sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all`attuale
valore della moneta;
3) previsione della sospensione della prescrizione
in caso di procedimento penale e revisione dell`istituto
della recidiva;
4) attribuzione del potere di iniziativa al
procuratore della Repubblica della sede del notaio, al
consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni
rilevate, al conservatore dell`archivio notarile;
5) previsione dell`obbligo di assicurazione per i
danni cagionati nell`esercizio professionale mediante
stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e
costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il
risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili
con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del
notariato di tutte le necessarie e opportune facolta` anche
per il recupero delle spese a carico dei notai.
2. Con uno o piu` regolamenti, ai sensi dell`art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed
esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.».
- Il testo dell`art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), e` il seguente:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita` di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all`art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l`anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita` e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell`area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all`assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e`
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l`emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche` di
regolamenti ai sensi dell`art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l`esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l`applicazione dell`art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita` che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell`ambito dei principi stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta` contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all`ordine e alla sicurezza
pubblica, all`amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell`ambiente,
all`ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell`igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita` amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall`accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita` da presentare da parte
dell`interessato all`amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita` amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell`attivita` da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita` del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell`equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell`incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita`, anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all`accesso e
all`esercizio delle attivita` economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta` sociale;
5) alla tutela dell`identita` e della qualita`
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita`;
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita`
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita` delle fasi delle
attivita` economiche e professionali, nonche` dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l`esercizio delle attivita`
private, previsione dell`autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche` di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all`incentivazione della
concorrenzialita`, alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita` dell`adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta` metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l`esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta`, differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell`organizzazione amministrativa alle modalita` di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell`autorita` competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell`art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un`unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita`;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l`adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell`efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu`
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell`informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell`azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita` di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l`interesse pubblico non puo`
essere perseguito senza l`esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta`,
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell`autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita` e della tutela dell`affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche` delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita`, ad uno o piu`
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita`, le modalita` di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell`art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell`economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all`art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all`art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche` delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e` reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita`, l`esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita` e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu` rispondenti alle finalita` e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell`ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l`amministrazione e per i cittadini, costi piu` elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell`attivita` amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell`attivita` e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu` le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita` della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell`art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita` della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l`uniformita` e
l`omogeneita` degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l`attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell`azione
amministrativa.».
- La legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del
notariato e degli archivi notarili), e` pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55.
- Il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324
(Modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n.
2239, sulla Cassa nazionale del notariato), e` pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1924, n. 155 e convertito
in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
- Il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737
(Norme complementari per l`attuazione del nuovo ordinamento
degli archivi notarili), e` pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 1924, n. 264 e convertito in legge
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
- La legge 22 gennaio 1934, n. 64 (Norme complementari
sull`ordinamento del notariato), e` pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1934, n. 28.
- Il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666
(Modificazioni all`ordinamento del notariato e degli
archivi notarili), e` pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 ottobre 1937, n. 234 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358.
- La legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli
archivi notarili), e` pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 giugno 1952, n. 140.
Nota all`art. 1:
- Si riporta il testo dell`art. 30 della citata legge
16 febbraio 1913, n. 89 come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 30. - Il notaio decade dalla nomina se, nel
termine di cui all`art. 24, non assume l`esercizio delle
sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli
articoli 18 e 24.
Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il
mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti
obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova
sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni
nella precedente residenza.
Tale diritto non si perde se il notaio prova di non
aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause
indipendenti dalla sua volonta`.
A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a
concorso e` assegnata agli altri concorrenti, secondo
l`ordine di graduatoria del concorso.
Il notaio, inoltre, cessa dall`esercizio notarile per
dispensa o interdizione dall`ufficio, rimozione,
sospensione o destituzione.
Cessa poi temporaneamente dall`esercizio il notaro che
per causa di servizio militare rimanga assente dalla
residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti
secondo l`art. 26; ma al termine del servizio militare
dovra` essere riammesso all`esercizio del notariato nel
posto prima occupato.».
Art. 2.
Sostituzione dell`articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e` sostituito
dal seguente:
«Art. 34. - 1. La decadenza dalla nomina e la cessazione
dall`esercizio per dispensa, richiesta del notaio, sono dichiarate
con decreto dirigenziale.
2. La cessazione dall`esercizio per le altre cause di cui agli
articoli 30, 31 e 32 e` dichiarata, a richiesta del procuratore della
Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio
o del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale
il notaio e` iscritto, udito sempre l`interessato, ai sensi degli
articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili.
3. Quando e` chiesta la cessazione definitiva dell`esercizio
notarile possono essere adottate le misure cautelari di cui
all`articolo 158-sexies.».
Art. 3.
Sostituzione dell`articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e` sostituito
dal seguente:
«Art. 35. - 1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della
destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli
articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonche` negli altri casi
previsti dalle leggi sul notariato.
2. La sospensione cautelare e` pronunciata nei casi di cui agli
articoli 34, comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies.».
Art. 4.
Modifiche all`articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Il terzo comma dell`articolo 39 della legge 16 febbraio 1913, n.
89 e` sostituito dal seguente:
«In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di sospensione
del notaio dall`esercizio si provvede ai sensi dell`articolo 43.».







Nota all`art. 4:
- Si riporta il testo dell`art. 39 della citata legge
16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 39. - Nel caso di morte o di cessazione
definitiva dall`esercizio notarile, il capo dell`archivio
notarile del distretto deve procedere all`apposizione dei
sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte
relative all`ufficio notarile ed esistenti nello studio del
notaio od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la
rimozione dei sigilli procedera` al ritiro degli atti e dei
repertori.
Nei casi di urgenza potra` essere provveduto dal capo
dell`archivio notarile, con l`intervento del presidente del
consiglio notarile del distretto o di un membro da lui
delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire
un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e
compiere qualsiasi altra operazione.
In caso di interdizione temporanea ed in ogni caso di
sospensione del notaio dall`esercizio si provvede ai sensi
dell`art. 43.».
Art. 5.
Sostituzione dell`articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 40 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e` sostituito
dal seguente:
«Art. 40. - 1. Il sigillo del notaio cessato definitivamente
dall`esercizio o trasferito ad altra sede e` depositato nell`archivio
notarile distrettuale. Il sigillo e` reso inutilizzabile, in modo da
restare comunque riconoscibile, mediante l`apposizione di un segno
sull`incisione a cura del capo dell`archivio.
2. Il sigillo del notaio sospeso o interdetto temporaneamente
ovvero nei confronti del quale sono state pronunziate l`interdizione
dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione
dall`esercizio ai sensi della legge penale e` depositato
nell`archivio notarile distrettuale fino a quando durano gli effetti
di tali provvedimenti.
3. Il capo dell`archivio notarile distrettuale assume tutti i
provvedimenti necessari per l`acquisizione del sigillo.».
Art. 6.
Sostituzione dell`articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e` sostituito
dal seguente:
«Art. 43. - 1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare
della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di
cui all`articolo 158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione
temporanea dall`esercizio del notaio, il consiglio notarile del
distretto presso il quale il notaio e` iscritto determina se gli
atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio del
notaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati presso
altro notaio.
2. Nel caso previsto dall`articolo 158-sexies, comma 4, nonche` in
caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici o di altri
provvedimenti comportanti sospensione dall`esercizio della
professione adottati in sede penale, gli atti sono sempre depositati
presso un altro notaio.
3. Il presidente del consiglio notarile del distretto di cui al
comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso distretto, scelto,
di regola, fra quelli esercenti nella stessa sede e, in mancanza,
nella sede piu` vicina.
4. Della consegna degli atti, dei registri e dei repertori al
notaio depositario e della loro restituzione e` redatto verbale con
l`intervento del presidente del consiglio notarile distrettuale o di
un suo delegato.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell`articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinate idonee forme di pubblicita`, anche informatiche, mediante
le quali e` data notizia al pubblico del deposito di atti presso
altro notaio effettuato ai sensi della presente legge.».
Art. 7.
Modifiche all`articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Il primo comma dell`articolo 44 della legge 16 febbraio 1913, n.
89, e` sostituito dal seguente:
«Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per
interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti
comportanti sospensione dall`esercizio della professione ai sensi
della legge penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento
temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il
presidente del consiglio notarile delega d`ufficio un altro notaio
esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all`articolo 43,
comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle
copie, degli estratti e dei certificati. Della delega e` data idonea
pubblicita` secondo le modalita` indicate dal decreto di cui
all`articolo 43, comma 5.».







Nota all`art. 7:
- Si riporta il testo dell`art. 44 della citata legge
16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 44. - Quando per assenza, per sospensione o
interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici
uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione
dall`esercizio della professione ai sensi della legge
penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento
temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie
funzioni, il presidente del consiglio notarile delega
d`ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi
criteri di cui all`art. 43, comma 3, per la pubblicazione
dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli
estratti e dei certificati. Della delega e` data idonea
pubblicita` secondo le modalita` indicate dal decreto di
cui all`art. 43, comma 5.
Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere
in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi
dell`articolo precedente, spettera` di diritto al medesimo
notaro nominato.».
Art. 8.
Modifiche all`articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Il secondo comma dell`articolo 46 della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, e` sostituito dal seguente:
«Al notaio, quando non puo` esercitare temporaneamente la propria
funzione, spetta la meta` degli onorari per le operazioni compiute
dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi.
Quando e` nominato un notaio depositario, tali proventi spettano
interamente a quest`ultimo.».







Nota all`art. 8:
- Si riporta il testo dell`art. 46 della citata legge
16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. - 46. Il notaro depositario, delegato o
coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni
delle copie, degli estratti, e dei certificati, far
menzione dell`avuta nomina o delegazione, indicandone la
data senza esprimerne la causa.
Al notaio, quando non puo` esercitare temporaneamente
la propria funzione, spetta la meta` degli onorari per le
operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono
attribuiti i restanti proventi. Quando e` nominato un
notaio depositario, tali proventi spettano interamente a
quest`ultimo.».
Art. 9.
Sostituzione dell`articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e` sostituito
dal seguente:
«Art. 80. - 1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha
percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore
di quella dovuta, e` punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a
tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di
ripetere l`indebito.».
Art. 10.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Dopo l`articolo 93 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 93-bis. - 1. Il Consiglio notarile distrettuale vigila
sull`osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei
principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal
Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto
dall`articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949,
n. 577, e successive modificazioni.
2. Al fine di controllare il regolare esercizio dell`attivita`
notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o
un loro componente, delegato dal consiglio, possono:
a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori,
indici, registri, libri e documenti contabili del notaio;
b) esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli
archivi notarili distrettuali con facolta` di ottenerne copia,
dandone preventivo avviso ai notai interessati;
c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici
pubblici.
3. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sull`applicazione
dei suddetti principi e norme da parte dei consigli notarili
distrettuali e adotta tutte le iniziative opportune per la loro
applicazione.
Art. 93-ter. - 1. Se viene rilevata l`inosservanza di leggi, di
regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal
Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri
doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al
quale il notaio e` iscritto promuove, per il tramite del presidente,
procedimento disciplinare ai sensi dell`articolo 153 ovvero se, al
tempo della commissione del fatto, il notaio era iscritto al collegio
di altro distretto, ne da` notizia al consiglio di tale distretto.».







Nota all`art. 10:
- Per completezza di informazione si riporta il testo
dell`art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577 (Istituzione
del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle
norme sull`amministrazione della Cassa nazionale del
notariato):
«Art. 2. - Il Consiglio nazionale del notariato:
a) da` parere sulle disposizioni da emanarsi per
quanto concerne l`ordinamento del notariato e su ogni altro
argomento che interessi la professione notarile, quando ne
sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;
b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o
alle altre autorita` competenti, le proposte che ritenga
opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione
all`attivita` notarile;
c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai
Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla
precedente lettera b);
d) assume e promuove iniziative per lo studio di
argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti,
compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di
assistenza fra i notai;
e) cura la tutela degli interessi della categoria dei
notai;
f) elabora principi di deontologia professionale.».
Art. 11.
Modifiche alla rubrica del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n.
89
1. La rubrica del Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituita dalla seguente:
«Titolo VI - Della vigilanza sui notai, sui consigli e sugli
archivi. Delle ispezioni, delle sanzioni disciplinari, delle misure
cautelari e dei procedimenti per l`applicazione delle medesime.».
Art. 12.
Sostituzione dell`articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 127 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 127. - 1. Il Ministero della giustizia esercita l`alta
vigilanza su tutti i notai, i consigli notarili distrettuali e
l`Amministrazione degli archivi notarili e puo` ordinare le ispezioni
ritenute opportune.
2. La stessa vigilanza e` esercitata dai procuratori della
Repubblica presso i tribunali competenti per territorio con
riferimento al luogo nel quale il notaio ha la propria sede.».
Art. 13.
Sostituzione dell`articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 128. - 1. Nell`anno successivo ad ogni biennio, i notai
presentano personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, i
repertori, i registri e gli atti rogati nell`ultimo biennio
all`archivio notarile distrettuale per l`ispezione.
2. Il notaio che non adempie a tale obbligo, fatto salvo
l`esercizio dell`azione disciplinare, e` sospeso in via cautelare
fino a quando non vi abbia ottemperato, con provvedimento della
commissione amministrativa regionale di disciplina, adottato senza
indugio, a richiesta dell`autorita` che procede all`ispezione, ai
sensi dell`articolo 158-sexies, in quanto compatibile.
3. Nel corso di tali ispezioni va accertato, in particolare, se,
nella redazione e conservazione degli atti, nella tenuta e nella
conservazione dei registri e dei repertori e nei versamenti
all`archivio, siano state osservate le disposizioni di legge.».
Art. 14.
Sostituzione dell`articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 129 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 129. - 1. Le ispezioni sono eseguite:
a) agli atti, registri e repertori dei notai, dal presidente del
consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato e, anche
disgiuntamente, dal capo dell`archivio notarile del distretto nel
quale il notaio e` iscritto. Se colui che temporaneamente svolge le
funzioni di capo dell`archivio notarile non ha la qualifica di
conservatore e in genere in tutti i casi nei quali ragioni speciali
lo consigliano, il direttore dell`ufficio centrale degli archivi
notarili puo` conferire l`incarico al conservatore di altro archivio;
b) agli atti, registri e repertori del presidente del consiglio
notarile distrettuale e dei consiglieri da esso delegati per
l`ispezione, dal capo della circoscrizione ispettiva.
2. Il presidente del consiglio notarile distrettuale o il
consigliere da lui delegato rilevano, in occasione dell`ispezione,
anche le violazioni delle norme deontologiche. Nel caso di cui alla
lettera b) del comma 1, l`ispettore informa il consiglio notarile
distrettuale competente per l`azione disciplinare delle violazioni
deontologiche riscontrate.
3. Gli archivi notarili forniscono al consiglio notarile
distrettuale tutti gli elementi in loro possesso in merito a tali
violazioni.».
Art. 15.
Sostituzione dell`articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 132 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 132. - 1. Fatte salve le ispezioni ordinarie di cui
all`articolo 128, il Ministero della giustizia puo` disporre
ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le operazioni
di verifica di cui all`articolo 129. Se il notaio impedisce o ritarda
l`esecuzione dell`ispezione straordinaria, si provvede ai sensi
dell`articolo 128, comma 2.
2. Se, in seguito ad ispezione straordinaria, viene accertata una
irregolarita` punita con una sanzione non inferiore a quelle previste
dall`articolo 137, comma 2, le spese dell`ispezione sono a carico del
notaio. In caso contrario, sono a carico dell`Amministrazione degli
archivi notarili.
3. Se a carico del presidente del consiglio notarile distrettuale,
del consigliere da lui delegato o del conservatore ispezionanti
risultano delle irregolarita` commesse nel corso delle ispezioni di
cui all`articolo 129, i responsabili sono tenuti a rimborsare le
spese dell`ispezione, senza pregiudizio dell`applicazione delle
sanzioni disciplinari stabilite dalla presente legge e dai contratti
collettivi.».
Art. 16.
Sostituzione dell`articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 133 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 133. - 1. Di ciascuna ispezione e` redatto verbale in doppio
esemplare in carta libera. Il verbale e` formato e conservato secondo
le norme del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914,
n. 1326 e successive modificazioni.».







Nota all`art. 16:
- Per completezza di informazione il regio decreto
10 settembre 1914, n. 1326 (Approvazione del regolamento
per l`esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
riguardante l`ordinamento del notariato e degli archivi
notarili.), e` pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 1915, n. 7.
Art. 17.
Sostituzione dell`articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 134. - 1. Tutte le spese per il servizio delle ispezioni e le
altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge
sono a carico del bilancio dell`Amministrazione degli archivi
notarili.».
Art. 18.
Modifiche alla rubrica del Capo II del Titolo VI della legge
16 febbraio 1913, n. 89
1. La rubrica del Capo II del Titolo VI della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e` sostituita dalla seguente:
«Capo II - Delle sanzioni disciplinari e dei provvedimenti
cautelari.».
Art. 19.
Sostituzione dell`articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 135. - 1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai
propri doveri sono:
a) l`avvertimento;
b) la censura;
c) la sanzione pecuniaria;
d) la sospensione;
e) la destituzione.
2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate
da altre leggi ed anche qualora l`infrazione non comporta la nullita`
dell`atto o il fatto non costituisce reato.
3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione
amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d`appello,
secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
4. Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio
contravviene piu` volte alla medesima disposizione, si applica una
sola sanzione, determinata fino all`ammontare massimo previsto per
tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse.».
Art. 20.
Sostituzione dell`articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 136 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 136. - 1. L`avvertimento consiste in un rimprovero al notaio
per l`infrazione commessa con esortazione a non reiterarla.
L`avvertimento si infligge per le trasgressioni piu` lievi di quelle
sanzionabili con la censura.
2. La censura e` una dichiarazione formale di biasimo per
l`infrazione commessa. Copia del relativo provvedimento e` affissa
per quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del
consiglio notarile distrettuale del collegio al quale e` iscritto il
notaio.».
Art. 21.
Sostituzione dell`articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 137. - 1. E` punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45
euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell`articolo 51,
secondo comma, numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° e degli
articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti
e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli
articoli 61 e 62.
2. E` punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il
notaio che contravviene alle disposizioni dell`articolo 26,
dell`articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11°, 12° e
dell`articolo 67, secondo comma.
3. E` punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il
notaio che, nei casi previsti dall`articolo 43, rilascia copie,
certificati o estratti.».
Art. 22.
Sostituzione dell`articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 138. - 1. E` punito con la sospensione da uno a sei mesi il
notaio:
a) che e` recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui
all`articolo 26;
b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e
57;
c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o
presso lui depositati;
d) che non tiene il repertorio prescritto dall`articolo 62 oppure
lo pone in uso senza le forme prescritte dall`articolo 64;
e) che e` recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni
dell`articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli
articoli 128 e 132.
2. E` punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio
che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48
e 49.
3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualita` di
membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale
del notariato, l`ineleggibilita` a tali cariche per due anni dalla
cessazione della sospensione.».
Art. 23.
Sostituzione dell`articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n.
89
1. L`articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l`iscrizione nel registro
delle imprese delle deliberazioni di societa` di capitali, dallo
stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente
inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l`articolo 28,
primo comma, numero 1°, ed e` punito con la sospensione di cui
all`articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a
15.493 euro.
2. Con la stessa sanzione e` punito il notaio che chiede
l`iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di
societa` di capitali, da lui ricevuto, quando risultino
manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.».
Art. 24.
Sostituzione dell`articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 142. - 1. E` punito con la destituzione:
a) il notaio che continua nell`esercizio delle funzioni notarili
durante la sospensione o durante l`interdizione temporanea, fatta
salva l`ipotesi prevista dall`articolo 137, comma 3;
b) il notaio che e` recidivo nelle contravvenzioni alle
disposizioni indicate nell`articolo 27 o nell`articolo 138, comma 1,
lettere b), c), d), ovvero che e` una seconda volta recidivo nelle
contravvenzioni alle disposizioni indicate nell`articolo 26 o
nell`articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie
epidemiche o contagiose;
d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli
atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva
l`applicazione della legge penale.».
Art. 25.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Dopo l`articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
inserito il seguente:
«Art. 142-bis. - 1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra
gli estremi di uno dei reati previsti dall`articolo 5, primo comma,
numero 3°, e` punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui
all`articolo 147, quando la sua condotta viola quest`ultima
disposizione.
2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che
prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici
uffici o sospensione dall`esercizio dell`attivita` professionale del
notaio.».
Art. 26.
Sostituzione dell`articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 144 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 144. - 1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono
circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso
l`infrazione, si e` adoperato per eliminare le conseguenze dannose
della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la
sanzione pecuniaria e` diminuita di un sesto e sono sostituite
l`avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella
misura prevista dall`articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la
sospensione alla destituzione.
2. Per le infrazioni di cui all`articolo 138-bis, se ricorre una
delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il
notaio e` assoggettato ad un`unica sanzione pecuniaria, non inferiore
ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso
articolo 138-bis, comma 1.».
Art. 27.
Sostituzione dell`articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 145. - 1. Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la
stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.».
Art. 28.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Dopo l`articolo 145 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
inserito il seguente:
«Art. 145-bis. - 1. In caso di infrazione punibile con la sola
sanzione pecuniaria, il notaio, che non sia recidivo nella stessa
infrazione, puo` prevenire il procedimento o interromperne il corso
prima della decisione definitiva, pagando una somma corrispondente ad
un terzo del massimo previsto per la infrazione contestata, oltre le
spese del procedimento.
2. L`estinzione degli illeciti disciplinari rilevati nelle
ispezioni previste dagli articoli 128 e 132 e` dichiarata, a
richiesta del notaio, dal capo dell`archivio notarile del distretto
al quale il notaio e` iscritto. Negli altri casi o quando sia stato
comunque promosso il procedimento disciplinare, l`estinzione e`
dichiarata, a richiesta del notaio, dall`organo dinanzi al quale si
procede.
3. Le sanzioni pecuniarie sono pagate presso l`archivio notarile
distrettuale competente per l`ispezione. L`archivio versa al
consiglio notarile del proprio distretto, entro il mese successivo al
pagamento, il settanta per cento delle somme riscosse.».
Art. 29.
Sostituzione dell`articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 146. - 1. L`illecito disciplinare del notaio si prescrive in
cinque anni decorrenti dal giorno in cui l`infrazione e` stata
commessa ovvero, per le infrazioni di cui all`articolo 128, comma 3,
commesse nel biennio, dal primo giorno dell`anno successivo.
2. La prescrizione e` interrotta dalla richiesta di apertura del
procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una
sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a
decorrere dal giorno dell`interruzione. Se piu` sono gli atti
interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall`ultimo di essi.
In nessun caso di interruzione puo` essere superato il termine di
dieci anni.
3. Se per il fatto addebitato e` iniziato procedimento penale, il
decorso della prescrizione e` sospeso fino al passaggio in giudicato
della sentenza penale.
4. L`esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il
provvedimento e` divenuto definitivo.».
Art. 30.
Sostituzione dell`articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 147. - 1. E` punito con la censura o con la sospensione fino
ad un anno o, nei casi piu` gravi, con la destituzione, il notaio che
pone in essere una delle seguenti condotte:
a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella
vita pubblica o privata, la sua dignita` e reputazione o il decoro e
prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate
dal Consiglio nazionale del notariato;
c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di
onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell`opera di
procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicita` non consentiti
dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente
al decoro ed al prestigio della classe notarile.
2. La destituzione e` sempre applicata se il notaio, dopo essere
stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del
presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni
successivi all`ultima violazione.».
Art. 31.
Modifiche alla rubrica del Capo III del Titolo VI della legge
16 febbraio 1913, n. 89
1. La rubrica del Capo III del Titolo VI della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e` sostituita dalla seguente:
«Capo III. - Dell`applicazione delle sanzioni disciplinari, dei
provvedimenti cautelari e delle riabilitazioni».
Art. 32.
Sostituzione dell`articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 148 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 148. - 1. In ogni circoscrizione territoriale e` istituita
una Commissione amministrativa regionale di disciplina, di seguito
denominata: «Commissione», con sede presso il consiglio notarile
distrettuale del capoluogo della regione. Formano un`unica
circoscrizione territoriale la Valle d`Aosta ed il Piemonte, le
Marche e l`Umbria, l`Abruzzo ed il Molise, la Campania e la
Basilicata, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia ed il
Veneto. Per tali circoscrizioni, la sede e` rispettivamente presso il
consiglio notarile distrettuale del capoluogo delle regioni Piemonte,
Marche, Abruzzo, Campania e Veneto.
2. Quando il territorio di un distretto ricade in quello di due
regioni, l`intero territorio e` compreso nella circoscrizione nella
quale e` ubicato il maggior numero di sedi dello stesso distretto. I
distretti riuniti di La Spezia e Massa sono compresi nella
circoscrizione della Liguria.
3. La Commissione e` composta da un magistrato che la presiede e da
sei, otto e dodici notai secondo, rispettivamente, che il numero dei
notai assegnati a ciascuna circoscrizione non superi i
duecentocinquanta o risulti superiore a tale numero, ma inferiore a
quattrocento, ovvero sia pari o superiore a quattrocento.
4. I componenti della Commissione sono nominati ed eletti,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e 150-bis. Sono
eleggibili, fatto salvo il disposto dell`articolo 149, tutti i notai
iscritti ai collegi dei distretti compresi in ciascuna
circoscrizione.
5. La Commissione dura in carica tre anni. Per lo stesso tempo
durano in carica il segretario ed il tesoriere. Le cariche sono
prorogate fino all`insediamento dei nuovi componenti.
6. Le spese di elezione dei componenti notai e di funzionamento
della Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza di cui
al comma 7 e quelle per i locali, il personale, l`attrezzatura, e
quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli notarili dei
distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione e tra essi ripartite
sulla base degli onorari iscritti a repertorio nell`anno precedente
dai notai aventi sede nella circoscrizione. Tali spese sono comprese
nella tassa annuale di cui al comma secondo dell`articolo 93. A tale
fine, la Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, redige il
bilancio preventivo per l`anno successivo.
7. I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle
spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di
presenza nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale
del notariato.».
Art. 33.
Sostituzione dell`articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 149. - 1. Non possono essere chiamati a presiedere la
Commissione i magistrati iscritti nel registro dei praticanti notai e
quelli che nel triennio precedente abbiano partecipato al concorso
per la nomina a notaio.
2. Non sono eleggibili alla Commissione:
a) i componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei
consigli notarili distrettuali ed i notai che sono iscritti al ruolo
da meno di dieci anni;
b) i notai ai quali, nei quattro anni precedenti le elezioni,
sono state irrogate con decisione, anche non definitiva, le sanzioni
dell`avvertimento, della censura, della sospensione, della
destituzione, ovvero quella pecuniaria, quando e` applicata in
sostituzione della sospensione;
c) i notai che sono stati condannati, anche ai sensi
dell`articolo 444, codice di procedura penale, per reati non colposi;
d) i notai che sono stati componenti della Commissione per due
volte consecutive, salvo che abbiano ricoperto la carica per meno di
cinque anni.
3. Sono incompatibili i magistrati ed i notai che sono parenti o
affini entro il terzo grado o coniugi di altri componenti della
stessa Commissione ed i notai vincolati da rapporti di associazione
professionale con altri componenti della stessa Commissione.».
Art. 34.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Dopo l`articolo 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 149-bis. - 1. Il magistrato che presiede la Commissione
decade dall`incarico se si iscrive all`albo dei praticanti notai,
anche di altro distretto notarile, se presenta domanda di
partecipazione al concorso per la nomina a notaio o se sopravviene
una delle cause di incompatibilita` previste dall`articolo 149,
comma 3.
2. La decadenza del magistrato e` dichiarata dal presidente della
corte d`appello competente per la nomina.
3. I componenti della Commissione decadono quando sopravvengono
cause di ineleggibilita` o di incompatibilita`, ovvero a seguito di
cessazione dall`esercizio o di interdizione temporanea o di
trasferimento in altra circoscrizione.
4. La Commissione in seduta plenaria decide sulle cause di
ineleggibilita` e di decadenza dei componenti notai e dispone la
sospensione degli stessi componenti dalla carica quando nei loro
confronti e` iniziato un procedimento disciplinare.
Art. 149-ter. - 1. Quando, per qualunque causa, viene a mancare un
terzo dei notai componenti della Commissione, si procede ad elezioni
integrative, che sono indette immediatamente, per la circoscrizione
interessata, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato. I
nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei
componenti gia` in carica.
2. Il presidente della Commissione puo` richiedere al presidente
del Consiglio nazionale del notariato che vengano indette elezioni
integrative anche quando sia venuto a mancare meno di un terzo dei
suoi componenti.».
Art. 35.
Sostituzione dell`articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 150. - 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio
successivo, il presidente della corte di appello del distretto in cui
ha sede la Commissione nomina, tra i magistrati con qualifica non
inferiore a magistrato di appello, in servizio da almeno due anni
presso gli uffici giudicanti del distretto, il presidente della
Commissione.
2. Il magistrato che presiede la Commissione puo` essere revocato,
se ricorrono giusti motivi, dal presidente della corte d`appello
competente per la nomina.
3. Quando, per qualunque causa, viene a mancare il presidente della
Commissione, il presidente della corte d`appello competente provvede
immediatamente alla sua sostituzione.».
Art. 36.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Dopo l`articolo 150 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 150-bis. - 1. Ogni tre anni, entro il mese di febbraio
successivo, i notai iscritti ai collegi dei distretti che fanno parte
di ciascuna circoscrizione eleggono i componenti della Commissione.
2. Le elezioni sono indette dal presidente del Consiglio nazionale
del notariato e si svolgono con le stesse modalita` e nello stesso
giorno in cui hanno luogo quelle del Consiglio nazionale del
notariato.
3. I presidenti dei consigli notarili distrettuali, nei cinque
giorni successivi alla votazione, comunicano i risultati al
presidente del Consiglio notarile del distretto ove ha sede la
Commissione.
4. I notai appartenenti al medesimo distretto non possono essere
eletti componenti della Commissione in numero superiore alla meta`
dei notai che ne fanno parte. Se tale limite viene superato, gli
eletti in esubero, appartenenti allo stesso distretto e che hanno
ricevuto il minor numero di voti, vengono esclusi e sono dichiarati
eletti notai di altri distretti, che seguono immediatamente per
numero di voti.
5. Se viene eletto un notaio legato da vincoli che comportano
incompatibilita` con un componente della Commissione gia` in carica,
l`eletto viene escluso e sostituto con il notaio che segue per numero
di voti. Se i notai eletti che risultano incompatibili sono due o
piu`, sono esclusi, qualora non vi sia rinunzia, quelli che hanno
ricevuto il minor numero di voti.
6. A tal fine, gli eletti sono tenuti a comunicare, nel termine di
cui al comma 3, al presidente del consiglio notarile del distretto
nel quale ha sede la Commissione l`esistenza a proprio carico di
cause di incompatibilita`.
7. In caso di parita` di voti tra due o piu` candidati, e` escluso
il meno anziano nell`ufficio di notaio. In caso di pari anzianita`,
e` escluso il meno anziano di eta`.
8. Competente per l`adozione di tutti i provvedimenti di esclusione
e` il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha
sede la Commissione. Il presidente provvede nei dieci giorni
successivi alla votazione.
9. Se i notai eletti non raggiungono il numero necessario per
completare la composizione della Commissione, si provvede senza
indugio ad elezioni integrative.
10. Il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha
sede la Commissione, nei quindici giorni successivi alla votazione,
proclama gli eletti, dandone comunicazione al Ministero della
giustizia ed al Consiglio nazionale del notariato nonche` alle corti
di appello, alle procure della Repubblica, agli archivi notarili ed
ai consigli notarili distrettuali, che hanno competenza nel
territorio della circoscrizione.
Art. 150-ter. - 1. Il consiglio notarile del distretto nel quale ha
sede la Commissione provvede nello stesso termine di cui
all`articolo 150-bis, comma 10, a nominare tra i notai della
circoscrizione il segretario ed il tesoriere della Commissione. Il
segretario ed il tesoriere non possono essere componenti della
Commissione e, se eletti, decadono da tali cariche.
2. Nei quindici giorni successivi alla proclamazione degli eletti,
il presidente del consiglio notarile del distretto nel quale ha sede
la Commissione provvede al suo insediamento, convocando il magistrato
nominato per presiederla, i notai eletti, il segretario ed il
tesoriere.
3. Per l`insediamento della Commissione e` necessario che, anche a
seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell`articolo 150-bis,
commi 4 e 5, risultino eletti almeno quattro, sei o otto notai,
secondo, rispettivamente, che il numero dei componenti notai sia di
sei, di otto o di dodici.
4. Il verbale della riunione di insediamento e` trasmesso
immediatamente alle autorita` di cui all`articolo 150-bis,
comma 10.».
Art. 37.
Sostituzione dell`articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 151. - 1. Il presidente della Commissione forma i collegi
giudicanti, avendo cura, in quanto possibile, di assegnarvi notai
appartenenti a distretti diversi. Ciascun collegio e` composto dal
presidente della Commissione, che lo presiede, e da due notai.
2. I componenti della Commissione, se necessario, possono essere
temporaneamente applicati ad altro collegio con provvedimento del
presidente.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 il presidente della
Commissione fissa preventivamente i criteri oggettivi per
l`assegnazione dei procedimenti ai collegi, per le applicazioni e le
sostituzioni dei componenti.».
Art. 38.
Sostituzione dell`articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 152 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 152. - 1. Competente per gli illeciti disciplinari commessi
dai notai e` la Commissione della circoscrizione nella quale e`
compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando e`
stato commesso il fatto per il quale si procede.
2. La competenza per i procedimenti disciplinari iniziati a carico
dei componenti della Commissione, durante il periodo in cui ricoprono
l`incarico, spetta alla Commissione della circoscrizione confinante
alla quale e` assegnato il maggior numero di posti di notaio. Per la
Sicilia e la Sardegna tale competenza spetta rispettivamente alla
Commissione della Calabria ed a quella della Liguria.».
Art. 39.
Sostituzione dell`articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 153. - 1. L`iniziativa del procedimento disciplinare spetta:
a) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario aveva sede il notaio quando e` stato commesso il fatto
per il quale si procede;
b) al presidente del consiglio notarile del distretto nel cui
ruolo era iscritto il notaio quando e` stato commesso il fatto
ovvero, se l`infrazione e` addebitata allo stesso presidente, al
consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso
consiglio. La stessa delibera e` necessaria in caso di intervento ai
sensi dell`articolo 156-bis, comma 5.
c) al capo dell`archivio notarile territorialmente competente per
l`ispezione di cui all`articolo 128, limitatamente alle infrazioni
rilevate durante le ispezioni di cui agli articoli 128 e 132 o nel
corso di altri controlli demandati allo stesso capo dell`archivio
dalla legge, nonche` al conservatore incaricato ai sensi
dell`articolo 129, comma 1, lettera a), secondo periodo.
2. Il procedimento e` promosso senza indugio, se risultano
sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente
rilevante.
3. Nella richiesta di procedimento l`organo che lo promuove indica
il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le
proprie conclusioni.».
Art. 40.
Sostituzione dell`articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 154 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 154. - 1. I componenti della Commissione devono astenersi nei
casi indicati all`articolo 51 del codice di procedura civile. Quando
l`astensione riguarda il presidente, su di essa provvede il
Presidente della Corte d`appello, designando altro magistrato a
presiedere il collegio.
2. I componenti della Commissione possono essere ricusati a norma
dell`articolo 52 del codice di procedura civile. Sulla ricusazione
decide, con provvedimento non impugnabile, altro collegio della
Commissione, senza la partecipazione del ricusato, udito quest`ultimo
ed assunte, se necessario, le opportune informazioni.
3. Il presidente sostituisce il componente astenuto o ricusato con
altro componente della Commissione.
4. In caso di ricusazione del Presidente, provvede il Presidente
della Corte d`appello, designando, quando la dichiarazione di
ricusazione e` accolta, altro magistrato a presiedere il collegio.».
Art. 41.
Sostituzione dell`articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 155. - 1. Nei cinque giorni successivi al ricevimento della
richiesta, il presidente della Commissione assegna il procedimento al
collegio, designa il relatore e da` immediato avviso dell`inizio del
procedimento all`organo richiedente e, se diverso, al consiglio
notarile del distretto di cui all`articolo 153, comma 1, lettera b),
nonche` al notaio incolpato, trasmettendo agli stessi copia degli
atti, salvo che la trasmissione risulti oggettivamente difficoltosa.
In tale ultimo caso, gli atti sono posti a disposizione dei medesimi
soggetti presso la Commissione e nell`avviso e` fatta menzione del
deposito e della facolta` di consultare gli atti depositati e di
estrarne copia.
2. Il notaio nei quindici giorni successivi al ricevimento
dell`avviso ha facolta` di presentare una memoria.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il deposito
della memoria, il collegio, se ritiene manifestamente infondato
l`addebito, dichiara non luogo a procedere, con provvedimento
comunicato al notaio ed agli organi di cui al comma 1.
4. Il provvedimento puo` essere impugnato ai sensi
dell`articolo 158, comma 1, dagli organi di cui al comma 1 del
presente articolo.».
Art. 42.
Sostituzione dell`articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 156. - 1. Il presidente del collegio, entro i quindici giorni
successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria e
sempre che la Commissione non si sia pronunciata ai sensi
dell`articolo 155, comma 3, fissa la data per la discussione, che
deve aver luogo nei successivi trenta giorni, e ne da` avviso alle
parti almeno venti giorni prima.».
Art. 43.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Dopo l`articolo 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
inserito il seguente:
«Art. 156-bis. - 1. Il notaio puo` comparire personalmente o a
mezzo di procuratore speciale munito di procura rilasciata con atto
pubblico o scrittura privata autenticata anche dal difensore.
2. Il notaio puo` farsi assistere da un notaio, anche in pensione,
o da un avvocato nominato anche con dichiarazione consegnata alla
Commissione dal difensore. Il presidente del consiglio notarile ed il
conservatore dell`archivio notarile possono farsi assistere da un
avvocato.
3. La discussione si svolge in camera di consiglio e possono
parteciparvi l`organo che ha proposto il procedimento, il notaio e i
loro difensori, se nominati.
4. Le parti possono presentare memorie almeno cinque giorni prima
della data fissata per la discussione. Nello stesso termine le parti
indicano i mezzi di prova dei quali intendono avvalersi. Almeno due
giorni prima dell`udienza sono indicate le prove contrarie.
5. I soggetti di cui all`articolo 153, comma 1, lettere a) e b), se
non hanno richiesto l`apertura del procedimento, possono intervenire
fino a quando non e` adottata la decisione finale, presentare memorie
e indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4
e partecipare alla discussione in camera di consiglio.
6. La discussione orale e` aperta con la relazione svolta dal
relatore.
7. Il collegio assume, anche d`ufficio, tutte le prove ritenute
rilevanti ai fini della decisione. Le dichiarazioni delle persone
informate dei fatti sono assunte con le modalita` previste per i
testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.
8. Se, a seguito di diversa qualificazione giuridica, il collegio
ritiene che per il fatto addebitato possa essere applicata una
sanzione di maggiore gravita`, il presidente ne informa le parti,
fissando una nuova data per la discussione, che deve avere luogo nei
successivi venti giorni. Le parti possono depositare memorie ed
indicare mezzi di prova nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
9. Se emergono fatti diversi da quello addebitato, il collegio
rimette gli atti all`organo che ha promosso il procedimento per le
valutazioni di competenza.
10. Il collegio delibera immediatamente dopo l`assunzione delle
prove e dopo aver ascoltato, nell`ordine, le conclusioni dell`organo
che ha richiesto l`apertura del procedimento, di quello che
eventualmente vi e` intervenuto, del notaio o, se nominato, del suo
difensore.
11. Il notaio, anche a mezzo del procuratore speciale di cui al
comma 1, puo` rendere dichiarazioni spontanee in ogni momento fino
alla chiusura della discussione, anche se e` assistito da un
difensore.».
Art. 44.
Sostituzione dell`articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 157 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 157. - 1. Il collegio delibera in camera di consiglio senza
la presenza delle parti.
2. Il dispositivo viene letto dal presidente immediatamente dopo la
decisione.
3. La decisione e` depositata non oltre i trenta giorni successivi.
Dell`avvenuto deposito e` dato tempestivo avviso alle parti.».
Art. 45.
Sostituzione dell`articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 158. - 1. Le decisioni della Commissione possono essere
impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai
sensi dell`articolo 156-bis, comma 5, e, in ogni caso, dal
procuratore della Repubblica competente per l`esercizio dell`azione
disciplinare, con reclamo alla corte d`appello del distretto nel
quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla
notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in
difetto, nel termine di un anno dal suo deposito.
2. Nel giudizio di impugnazione e` obbligatorio il patrocinio di
avvocato.
3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non e`
proposto reclamo nei termini di cui al comma 1.».
Art. 46.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Dopo l`articolo 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 158-bis. - 1. La corte d`appello decide con sentenza in
camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, ed il dispositivo e` reso pubblico
mediante lettura. La decisione e` depositata nei successivi trenta
giorni in cancelleria e le parti sono immediatamente avvisate dal
cancelliere con biglietto di cancelleria.
Art. 158-ter. - 1. Contro la sentenza della corte d`appello e`
ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5)
dell`articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica
l`articolo 366-bis del codice di procedura civile.
2. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica,
nel temine di un anno dal deposito.
3. La sentenza della corte d`appello e` immediatamente esecutiva,
fatta salva l`applicazione dell`articolo 373 del codice di procedura
civile.
4. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di
consiglio, sentite le parti.
Art. 158-quater. - 1. All`esecuzione delle sanzioni e delle misure
cautelari provvede il presidente del consiglio notarile del distretto
nel cui ruolo il notaio e` iscritto, informandone immediatamente il
procuratore della Repubblica e il capo dell`archivio notarile
competenti per il luogo in cui ha sede il notaio e, se diversi, il
procuratore della Repubblica ed il consiglio notarile competenti ai
sensi dell`articolo 153, comma 1, lettere a) e b).
2. Se la sanzione da eseguire e` stata irrogata al presidente del
consiglio notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne
fa le veci.
3. La durata della misura cautelare della sospensione e` computata
ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione.
4. Si applica l`articolo 145-bis, comma 3.
Art. 158-quinquies. - 1. In caso di esercizio dell`azione penale a
carico di un notaio, il pubblico ministero ne da` immediatamente
comunicazione al presidente del consiglio notarile distrettuale di
cui all`articolo 153, comma 1, lettera b), specificando il reato per
il quale si procede.
2. Il procedimento disciplinare e` sospeso fino al passaggio in
giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede
penalmente.
3. La sentenza penale, anche se e` stata pronunciata ai sensi
dell`articolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel
procedimento disciplinare quanto all`accertamento del fatto, della
sua illiceita` penale e dell`affermazione che il fatto e` stato
commesso dall`autore.
4. Se il processo penale risulta connesso con un procedimento
disciplinare, la Commissione puo` sospendere il procedimento
disciplinare, a richiesta del notaio.
Art. 158-sexies. - 1. Se risultano addebitati fatti,
disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravita`, siano
incompatibili con l`esercizio delle funzioni notarili, o quando
ricorre la necessita` di inibire comportamenti illeciti, possono
essere disposte in via cautelare la sospensione dell`incolpato dalle
funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad
istanza dell`organo che ha richiesto l`apertura del procedimento
disciplinare o di quello che vi e` intervenuto ai sensi
dell`articolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non e` ancora
iniziato, la misura cautelare puo` essere adottata ad istanza di uno
dei soggetti di cui all`articolo 153, comma 1, lettere a), b) e c).
2. La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari
possono essere altresi` disposte, ad istanza delle parti o dei
soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale
e` stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per
reati di cui all`articolo 142-bis, a ragione della gravita` del fatto
ascrittogli, ovvero contro il quale e` stata comminata la sanzione
disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.
3. Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere
revocate in qualsiasi momento, anche d`ufficio, quando vengono meno i
relativi presupposti. Le stesse misure, ove disposte prima
dell`inizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se,
entro trenta giorni dalla loro adozione, non e` richiesta l`apertura
del procedimento disciplinare medesimo.
4. Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, e` disposta, anche se
non e` chiesta l`apertura del procedimento disciplinare, la
sospensione dall`esercizio delle funzioni del notaio che si trova in
stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o
che stia scontando una pena restrittiva della liberta` personale.
5. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 e`
revocata, anche d`ufficio, quando e` revocata in sede penale la
misura cautelare personale, salvo che sussistono i presupposti di cui
al comma 1, o quando e` stata scontata la pena detentiva. La
sospensione obbligatoria, quando non e` revocata in presenza dei
presupposti di cui al comma 1, diviene inefficace, se non e`
richiesta l`apertura del procedimento disciplinare nel termine di
trenta giorni successivi alla revoca od alla estinzione della misura
cautelare personale adottata in sede penale.
6. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 e`
revocata, anche d`ufficio, quando e` revocata in sede penale la
custodia cautelare, salvo che sussistano i presupposti di cui al
comma 1, o quando e` stata scontata la pena detentiva. Se la
sospensione cautelare obbligatoria non e` revocata, sussistendo i
presupposti di cui al comma 1, essa diviene inefficace se, entro
trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare, non e` richiesta
l`apertura del procedimento disciplinare.
7. In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di
decisione, anche non definitiva, di proscioglimento.
8. I provvedimenti dell`autorita` giudiziaria penale competente
comportanti la sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca
della stessa sono comunicati, a cura dell`autorita` giudiziaria che
procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale
il notaio e` iscritto nonche` al consiglio notarile distrettuale
competente per l`azione disciplinare, se diverso. Sono altresi`
comunicati all`archivio notarile del distretto al cui collegio il
notaio e` iscritto.
9. In ogni caso, la sospensione cautelare non puo` superare i
cinque anni anche non continuativi. Ai fini del computo di tale
termine non si tiene conto del periodo durante il quale il
procedimento disciplinare e` sospeso ai sensi
dell`articolo 158-quinquies, commi 2 e 4.
Art. 158-septies. - 1. Le misure cautelari sono adottate dalla
Commissione, se sono richieste prima dell`apertura del procedimento o
nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione
non e` divenuta definitiva.
2. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d`appello od alla
Corte di cassazione, per 1`adozione di tali misure e` competente la
Corte d`appello.
3. Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di
sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi
dell`articolo 158-sexies, commi 2 e 4.
Art. 158-octies. - 1. Quando e` chiesta l`adozione di una misura
cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento
notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per
l`esame dell`istanza. Se il procedimento disciplinare non e` stato
ancora promosso, sono convocati il soggetto che richiede
l`applicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti si procede.
2. La decisione e` adottata nel termine di dieci giorni dalla data
della presentazione dell`istanza.
3. Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare
l`attuazione della misura cautelare, l`organo competente provvede
immediatamente, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. Con lo
stesso provvedimento, le parti o i soggetti di cui all`ultimo periodo
del comma 1, sono convocati entro dieci giorni per la convalida,
modifica o revoca della misura adottata. Il provvedimento e`
notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione e le
parti o i soggetti convocati hanno facolta` di depositare memorie
almeno due giorni prima.
4. Il provvedimento e` inefficace se non sono contestualmente
convocati, ai sensi del comma 3, le parti o i soggetti di cui
all`ultimo periodo del comma 1, e perde efficacia se, entro il
termine di dieci giorni previsto dallo stesso comma, non e`
convalidato.
5. L`organo che adotta le misure cautelari puo` delegare altro
notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il
permanere o le conseguenze dannose delle violazioni.
Art. 158-novies. - 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla
Commissione sono reclamabili dinanzi alla Corte d`appello del
distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di dieci
giorni dalla notifica, nelle forme previste dagli articoli 737 e 738
del codice di procedura civile per i procedimenti in camera di
consiglio, in quanto compatibili.
2. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Corte d`appello, ai
sensi dell`articolo 158-septies, comma 2, sono reclamabili dinanzi
alla Corte d`appello nel cui distretto e` ubicata la sede della
Commissione piu` vicina.
3. Contro le decisioni pronunciate dalla Corte d`appello in sede di
reclamo ai sensi del comma 2, e` ammesso ricorso per cassazione per
violazione di legge nel termine di venti giorni dalla notifica. La
Corte decide in camera di consiglio, sentite le parti.
4. L`impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende
l`esecuzione.
Art. 158-decies. - 1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni
relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare
sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il
domicilio eletto.
2. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono
eseguite presso le loro sedi.
3. Le comunicazioni e le notificazioni degli atti, dei
provvedimenti e delle sentenze relativi ai procedimenti disciplinari
e cautelari dinanzi alla Corte d`appello e dinanzi alla Corte di
cassazione si eseguono nei modi e nelle forme previsti dal codice di
procedura civile.
4. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo
possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica
certificata, ai sensi dell`articolo 48 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, con le modalita` e le decorrenze stabilite con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle innovazioni tecnologiche.
Art. 158-undecies. - 1. Le decisioni, anche di natura cautelare,
della Commissione, della Corte d`appello e della Corte di cassazione
sono comunicate:
a) al Ministero della giustizia;
b) al procuratore generale presso la Corte d`appello del
distretto nel quale ha sede il notaio;
c) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario ha sede il notaio;
d) al Consiglio nazionale del notariato;
e) al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e` iscritto
il notaio;
f) all`archivio notarile del distretto nel cui ruolo e` iscritto
il notaio.
3. Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e)
e f), non sono necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al
procedimento.».
Art. 47.
Sostituzione dell`articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 159. - 1. Il notaio che sia stato destituito puo` domandare
di essere riabilitato all`esercizio professionale con deliberazione
del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando
fu destituito nei seguenti casi:
a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale,
quando e` stato condannato per uno dei reati indicati
nell`articolo 5, primo comma, numero 3°;
b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla
destituzione o dalla espiazione della pena.
2. La deliberazione del consiglio e` soggetta ad omologazione da
parte della Corte d`appello del distretto nel quale ha sede il
consiglio notarile. La corte provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero ed il notaio interessato.
3. Non puo` in ogni caso essere riabilitato all`esercizio
professionale il notaio che sia stato condannato per falso, frode,
abuso d`ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione
indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia.».
Art. 48.
Integrazioni alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. Dopo l`articolo 159 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
inserito il seguente Capo:
«Capo IV. - Disposizioni comuni».
Art. 49.
Sostituzione dell`articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
1. L`articolo 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e`
sostituito dal seguente:
«Art. 160. - 1. Per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge, ai procedimenti amministrativi disciplinati dal
presente titolo si applicano, le norme di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.».
Art. 50.
Sostituzione dell`articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre
1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
1. L`articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737,
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e` sostituito dal
seguente:
«Art. 23. - 1. I notai annotano gli estremi delle formalita` di
iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a
margine degli atti.
2. In caso di omissione, il notaio e` punito disciplinarmente con
la sanzione pecuniaria da 8 euro a 24 euro per ogni annotazione
omessa.».







Nota all`art. 50:
- Per il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737,
si vedano le note alle premesse.
Art. 51.
Sostituzione dell`articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64
1. L`articolo 10 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, e` sostituito
dal seguente:
«Art. 10. - 1. Il notaio che non tiene il registro di cui
all`articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalita` di cui
allo stesso articolo e` punito con la sospensione da uno a sei mesi.
2. In caso di recidiva nell`infrazione di cui al comma 1, si
applica la sospensione da due mesi ad un anno.
3. Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni
da eseguire nel registro e nell`estratto di cui all`articolo 6,
commi primo e secondo, ed all`articolo 7, e` punito con la sanzione
pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi piu` gravi, con la
sospensione nella misura di cui al comma 2.».







Nota all`art. 51:
- Per la legge 22 gennaio 1934, n. 64, si vedano le
note alle premesse.
Art. 52.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 5, primo comma, n. 3°, limitatamente
alle parole:
«l`esercizio dell`azione penale per uno dei predetti reati comporta
la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al
definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del
reato», 131, 139, 140 e 141 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
gli articoli 262, 263, 265, 266, 267, commi terzo, quarto e quinto,
268, 269, 270, 272, 273 e 274 del regolamento di cui al regio decreto
10 settembre 1914, n. 1326.
2. E` abrogato l`articolo 16 del regio decreto-legge 27 maggio
1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
3. E` abrogato l`articolo 25, secondo comma, del regio
decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge
18 marzo 1926, n. 562.
4. E` abrogato l`articolo 14 del regio decreto-legge 14 luglio
1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1937, n. 2358.
5. E` abrogato l`articolo 5, commi terzo e quarto della legge
17 maggio 1952, n. 629.







Note all`art. 52:
- Si riporta il testo dell`art. 5 della citata legge
16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro e`
necessario:
1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro
dell`Unione europea ed aver compiuto l`eta` di anni 21;
2° essere di moralita` e di condotta sotto ogni
rapporto incensurate;
3° non aver subito condanna per un reato non colposo
punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi,
ancorche` sia stata inflitta una pena di durata minore;
4° essere fornito della laurea in giurisprudenza o
della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza
date o confermate da una universita` italiana o di titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio
2002, n. 148;
5° avere ottenuto l`iscrizione fra i praticanti presso
un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto
mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la
laurea. La pratica si effettua, dopo l`iscrizione nel
registro dei praticanti, presso un notaro del distretto,
designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e
con l`approvazione del Consiglio. Su richiesta
dell`interessato spetta al consiglio notarile la
designazione del notaio presso cui effettuare la pratica.
L`iscrizione nel registro dei praticanti puo` essere
ottenuta dopo l`iscrizione all`ultimo anno del corso di
laurea o di laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque
completare entro trenta mesi dall`iscrizione nel suddetto
registro. In caso di scadenza del suddetto termine il
periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non
e` computato. Il periodo anteriore al conseguimento della
laurea puo` essere computato, ai fini del raggiungimento
dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi,
indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro
che sono stati funzionari dell`ordine giudiziario almeno
per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un
anno, e` richiesta la pratica per un periodo continuativo
di otto mesi;
6° avere sostenuto con approvazione un esame di
idoneita`, dopo compiuta la pratica notarile;
6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni,
dopo l`avvenuto superamento della prova orale, un periodo
di tirocinio obbligatorio presso uno o piu` notai, che
devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere
registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui
viene effettuato. Il candidato notaio puo` richiedere la
designazione del notaio al presidente del consiglio
notarile del distretto nel quale e` stato ultimato il
periodo di pratica ovvero puo` espletarlo presso notai
dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano
designato direttamente. L`eventuale periodo di coadiutorato
e` computato quale tirocinio obbligatorio.
I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo
comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di
riconoscimento professionale emanato in applicazione del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.».
- Si riporta il testo dell`art. 267 del citato regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 267. - Il presidente del Consiglio notarile,
accertati sommariamente e mediante le informazioni che
stimi opportune i fatti addebitati ne riferisce nella prima
riunione successiva alla denunzia al Consiglio notarile,
che decide se vi sia luogo a giudizio disciplinare.
Le autorita` pubbliche debbono nei limiti della
rispettiva competenza, fornire al presidente del Consiglio
le informazioni che fossero richieste.».
- Si riporta il testo dell`art. 25 del citato regio
decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 25. - Le disposizioni degli articoli 38, 39 e 107
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 149 del regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e le altre disposizioni
connesse sono modificate nel senso che:
1° la notizia della morte del notaio, oltre che al
consiglio notarile, deve essere data al capo dell`archivio
notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza,
entro il termine e sotto la pena stabiliti nel 2° comma del
citato art. 38, anche per quanto riguarda l`ufficiale di
stato civile indicato nel primo comma dell`articolo stesso;
2° (soppresso).
3° non e` richiesto l`intervento del presidente del
consiglio notarile del distretto, o di un consigliere da
lui delegato, per la consegna all`archivio notarile negli
atti del notaio cessato dall`esercizio e traslocato ad
altro distretto.
Il compenso previsto nell`ultimo comma dell`art. 62 del
regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, puo` raggiungere
la somma di lire tre al giorno.».
- Per il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666,
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell`art. 5 della citata legge
17 maggio 1952, n. 629, come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 5. - Gli ispettori provvedono alle ispezioni
ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del
Ministero.
Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in
tutti gli Archivi notarili.».
Art. 53.
Regolamento di attuazione
1. Con regolamento adottato ai sensi dell`articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro della giustizia, sono emanate norme di attuazione delle
disposizioni di cui al Titolo VI della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e si provvede all`aggiornamento delle sanzioni di cui
all`articolo 261 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.







Note all`art. 53:
- Il testo della lettera b) del comma 1 dell`art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell`attivita` di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), e` il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) (omissis);
b) l`attuazione e l`integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c)-d) (omissis).».
- Il Titolo VI della citata legge 16 febbraio 1913, n.
89, reca: «TITOLO VI - Della vigilanza sui notari, sui
Consigli e sugli archivi - Delle ispezioni, delle pene
disciplinari e dei procedimenti per l`applicazione delle
medesime.».
- Il testo dell`art. 261 del citato regio decreto
10 settembre 1914, n. 1326, e` il seguente:
«Art. 261. - Sono punite con l`ammenda di lire 40,
estensibile fino a lire 80 in caso di recidiva, le
contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 24, 56,
69, 72, 74, 1° e 6° comma, del presente regolamento.
Sono punite con l`ammenda da lire 40 a lire 80,
estensibile fino a lire 240 in caso di recidiva, le
contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 48, 70,
13, 2° comma, 77, 78, 1°, 2°, 3° ed ultimo comma, 84 ultimo
comma, 91, 1° comma, 226 del presente regolamento.
Sono punite con l`ammenda da lire 40 a lire 200
estensibile fino a lire 400 in caso di recidiva, le
contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 37, ultimo
comma, e 128, 2° comma, del presente regolamento.
Sono punite con l`ammenda di lire 400 le
contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 158, 176,
191, 1° comma, 210, 1° comma, 211, 1° comma, e 213 del
presente regolamento.».
Art. 54.
Disciplina transitoria
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti
disciplinari promossi dal 1° giugno 2007.
2. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui all`articolo 55, comma 1, continuano
ad applicarsi, se piu` favorevoli, le norme modificate dagli
articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51.
3. Per il primo anno di funzionamento, i consigli notarili
distrettuali sopperiscono alle spese delle Commissioni mediante un
fondo straordinario nell`ambito del proprio bilancio e gli
adempimenti previsti dagli articoli 150, 150-bis e 150-ter della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati o inseriti dal
presente decreto, sono espletati, nei termini previsti dagli stessi
articoli, nell`anno 2007.







Nota all`art. 54:
- Per la legge n. 89 del 1913 si vedano le note alle
premesse.
Art. 55.
Entrata in vigore
1. Gli articoli 19, limitatamente all`articolo 135, comma 4, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89 ivi richiamato, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 47, 50, 51, 52 commi 2 e 4, 53 e 54 entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 entrano
in vigore il 1° gennaio 2007.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, limitatamente
all`articolo 135, commi 1, 2 e 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89
ivi richiamato, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48,
49 e 52, commi 1, 3 e 5, entrano in vigore il 1° giugno 2007.
4. Il decreto di cui all`articolo 43, comma 5, della legge
16 febbraio 1913, n. 89, e` emanato entro centoventi giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara` inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi` 1° agosto 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mastella, Ministro della giustizia
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa-Schioppa, Ministro dell`economia e delle finanze







Visto, il Guardasigilli: Mastella







 











 


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