Pellegrini nella terra del Beato Giovanni Paolo II
PELLEGRINI NELLA TERRA DEL BEATO GIOVANNI PAOLO II
dal 27 al 31 maggio 2011 con la direzione di S.E. Prof. Giovanni Russo, Luogotenente per l`Italia Sicilia dell`Ordine Equestre ...
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Cassa Nazionale del Notariato


Dallo Statuto della Cassa Nazionale del Notariato




La «Cassa Nazionale del Notariato» è una associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’articolo 12 del codice civile, così trasformata in base all’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, di attuazione dell’articolo 1, comma 33, lettera a), n. 4 della legge 27 dicembre 1993 n. 537.
La Cassa Nazionale del Notariato svolge le attività previdenziali ed assistenziali a favore della categoria dei Notai, per la quale fu originariamente istituita con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.
La Cassa Nazionale del Notariato, ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza e di solidarietà tra gli iscritti e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di mutua assistenza.
I compiti di previdenza e di solidarietà tra gli iscritti sono:
a) la corresponsione, a favore del Notaio che cessa dall’esercizio, del trattamento di quiescenza:
- ordinario: per raggiungimento del limite di età;
per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell’esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;
- speciale: per inabilità permanente ed assoluta per
lesioni o infermità causate dalla guerra;
per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti all’esercizio della professione notarile o di attività istituzionali ad essa inerenti;
b) la corresponsione del trattamento di quiescenza riversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del Notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonché degli altri soggetti previsti dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
c) la liquidazione dell’indennità di cessazione a favore del Notaio che cessa dall’esercizio, quando lo stesso abbia diritto a pensione, ovvero del coniuge o dei figli aventi diritto a pensione, ovvero, in mancanza, secondo le norme della successione legittima o testamentaria;
d) la corresponsione, a favore del Notaio in esercizio, di assegni integrativi degli onorari percepiti nell’anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato.


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