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CONVEGNO SU ENFITEUSI Ragusa 5 dicembre 2009

Presidente Notaio Filippo Ferrara:
Il nostro codice civile dedica 21 articoli all`enfiteusi, dal 957 al 977, ma non lo definisce, a differenza del codice del 1865, secondo il quale l`enfiteusi "è un contratto con il quale si concede, in perpetuo o a tempo, un fondo con l`obbligo di migliorarlo e di pagare un`annua determinata prestazione in denaro o in derrate." In realta’, l`enfiteusi puo` nascere, oltre che da contratto, da altro titolo (testamento o atto della pubblica autorita`) o da usucapione. Sull`enfiteuta gravano due obblighi:
a) migliorare il fondo; b) pagare il canone periodico.
Ferrara, nel Trattato Vassalli, pur vedendo nel diritto dell`enfiteuta il piu` ampio  dei “Jura in re aliena”, considera il concedente l`unico titolare del diritto di proprieta`, invece Jannelli qualifica il diritto dell’enfiteuta come un vero e proprio diritto di proprieta` attraverso un negozio tipicizzato dal legislatore mentre il concedente sarebbe solo titolare di un diritto di credito.
Il concedente puo` richiedere la ricognizione del proprio diritto un anno prima del compimento del ventennio, ex art.969 c.c.. Secondo il Messineo: "La finalita` di tale atto di ricognizione è evitare l`estinzione del diritto del concedente -nell`enfiteusi perpetua o di durata superiore al ventennio per effetto di usucapione del diritto medesimo, da parte del possessore del fondo enfiteutico. L`atto di ricognizione funge da mezzo di interruzione dell`usucapione (arg. 1165 e 2944 c.c.).".
Il mio maestro, il professore Salvatore Orlando Cascio, nella sua opera “L’Enfiteusi”,  afferma che la norma dell`art.969 c.c. è dettata nell`esclusivo interesse del proprietario concedente giacchè ha lo scopo di impedire all`enfiteuta di usucapire, con il decorso del tempo, la piena proprieta` del fondo.
Al Prof. Giovanni Di Rosa chiediamo allora della possibilita` da parte dell`enfiteuta di usucapire il diritto di proprieta`.
Come puo` provarsi la "inversio possessionis" dell`enfiteuta e/o dell`avente causa dell`enfiteuta (a titolo universale o a titolo particolare, mortis causa o per atto tra vivi), il quale
dichiari di possedere il fondo "uti dominus", qualora il  concedente non abbia richiesto atto di cognizione da oltre venti anni. E poi, altra questione: L`art.966 c.c., che, ricordiamo, è stato abrogato dalla legge 18 dicembre 1970 n.1138, recitava: "In caso di vendita del diritto  dell`enfiteuta, il concedente è preferito a parita` di condizioni. L`enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, puo` riscattare il diritto dall`acquirente e da ogni successivo avente causa."
Possiamo interpretare "entro un anno dalla notizia della vendita" come "entro un anno dalla trascrizione dell`atto di vendita nei pubblici registri immobiliari"?
E quindi, se non è stato esercitato il riscatto del diritto dell`acquirente da parte del concedente nel termine di un anno, puo` la vendita dichiararsi assolutamente definitiva ed inattaccabile?
Il prof. Giovanni Di Rosa è Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato, Biodiritto e Diritto dei Nuovi Contratti nella Facolta`  di Giurisprudenza della Universita` di Catania.
L`attivita` di ricerca ha spaziato dalla tematica contrattuale, sia tradizionale sia con riguardo alle nuove figure contrattuali  provenienti dalla prassi commerciale a quella delle situazioni reali e del rapporto obbligatorio. E` componente non togato  del  Consiglio Giudiziario presso il Distretto della Corte d`Appello di Catania.
E’ autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti della persona, di diritto di famiglia, di diritto di impresa; mi piace ricordare in particolare "Certificazione di qualita` e studi professionali", "Proprieta` e Contratto", "La prelazione legale e volontaria" .

...(segue)....


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