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CONVEGNO SU ENFITEUSI Ragusa 5 dicembre 2009


Presidente Notaio Filippo Ferrara:
La Cassazione (sentenza 4.6.1963 n.14844) ha affermato: "Non è affatto requisito indispensabile per la validita` del trasferimento del dominio utile di un fondo l`intervento all`atto del dominio diretto, essendo sufficiente invece che il trasferimento venga operato mediante regolare atto pubblico, tempestivamente trascritto, nel quale sia bene individuato il direttario del fondo".
Ancora la Cassazione (sentenza 19.8.1957 n.3405) ha affermato che "La omessa richiesta da parte del concedente della ricognizione del proprio diritto, non nuoce all`esistenza del rapporto enfiteutico, se con essa non concorra l`acquisto per usucapione da  parte dell`enfiteuta, che abbia posseduto come pieno proprietario".
La dottoressa Monica Zema è:
- referente del Consiglio Superiore della Magistratura per la formazione decentrata nella Corte d`Appello di Catania per il settore civile;
- Magistrato presso il Tribunale di Catania, 3^ sezione civile,competente tra l’altro in materia di diritti reali, nonché competente, fino alla istituzione della CO.RE.DI., in materia di responsabilita’ disciplinare dei notai; 
- infine, a me personalmente piace sottolineare, è Presidente del comitato di bioetica dell`azienda Policlinico di Catania. A lei chiediamo di farci un excursus della giurisprudenza italiana, di merito e di legittimita`, nonchè della Corte Costituzionale, sull`istituto dell`enfiteusi.
Dottoressa, ci dica soprattutto della possibilita` per l`enfiteuta di usucapire il diritto di piena proprieta` del concedente, provocando l`interversione di cui all`art.1141 c.c., cioè convertendo la propria detenzione in possesso a titolo di proprieta`.

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