Fonti Normative FAMIGLIA
La famiglia prima di essere una realtà regolata dal diritto è la risposta naturale ad una fondamentale esigenza di aggregazione insita in ogni uomo e presente in ogni tempo e cultu ...
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COMMENTI A GIURISPRUDENZA


La Corte respingeva anche le altre doglianze; la seconda, secondo la quale non vi sarebbe stata corrispondenza tra la domanda di accertamento della divisione negoziale e la stipula del contratto divisionale del omissis, che sarebbe intervenuta anche con soggetti diversi in quanto conteneva pure la promessa di vendita delle quote ereditarie al marito di A.S.; sul punto la Corte ribadiva che il P. non aveva qualità di parte nella divisione e riaffermava che la scrittura non conteneva un negozio meramente preparatorio. La terza sull’indeterminatezza dell’oggetto del contratto che veniva esclusa previo esame della planimetrie catastali allegate all’atto e identificazione della stanza di cui era stato chiesto il rilascio. La quarta relativa alla novità della domanda di rilascio della camera, introdotta dopo la riassunzione del giudizio di primo grado in violazione del contraddittorio; sul punto la Corte precisava che la domanda era stata formulata sin dall’atto di citazione. L’ultima relativa alla mancanza di causa del contratto del omissis preceduto da altro accordo con la sorella A.P. nel omissis. La Corte stabiliva che il primo parziale accordo concluso con A.P. nel omissis aveva trovato sistemazione nell’accordo finale complessivo.
S.I. propone due motivi di ricorso per cassazione imperniati sulla nullità del contratto divisionale per violazione dell’obbligo di indicare gli estremi urbanistici dell’immobile oggetto del contratto. S.A.M., S.F.N. e A.P.S. resistono con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione: Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 40 della L. n. 47/85 e degli art. 1418 e 1421 c.c. e omessa motivazione con riguardo al mancato inserimento nel contratto omissis stipulato tra le parti degli estremi  della licenza o della concessione edilizia del fabbricato oggetto di esso. Il ricorrente deduce che secondo la sentenza il contratto conteneva: a) un primo negozio di cessione di quote da parte di due delle coeredi in favore della sorella A.M. e del fratello L. e b) la successiva divisione tra gli acquirenti. Rileva che la Corte d’appello avrebbe dovuto desumere da tale omissione la nullità del contratto avente efficacia traslativa, mentre aveva trascurato di motivare sul punto.

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