Consiglio Notarile di Caltagirone oggi Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone
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COMMENTI A GIURISPRUDENZA


 Ora, si è ribadito in relazione ai termini di estensione della L. 47/85, che trattandosi di abusi di costruzione collocabili prima della sua vigenza, vale a dire tra il 1967 ed il 1985, nessuna rilevanza, il giudice della divisione avrebbe dovuto,  riferire all’ipotesi di abuso intermedio, chiarendo la diversa configurazione precettiva degli artt. 17 e 40 della legge urbanistica,  stante che lo stesso art. 40, per gli abusi commessi prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica non contempla, a ben vedere, lo scioglimento delle comunioni, né ordinarie e men che meno ereditarie   . 
 Per altro profilo neanche sembrava rilevante la motivazione volta a vedere nell’operato del giudice che procedeva alla divisione ereditaria anche in presenza di immobili abusivi un eccesso di tutela rispetto alla funzione del notaio che non riceveva la scrittura contenente la volontà dei coeredi di dividere immobili caduti in successione senza la menzione  della concessione edilizia. Ed infatti, a completo chiarimento della fattispecie divisoria, indagata nel suo complesso, dalla S.C., ha posto a base del suo ragionamento la validità di una scrittura privata con la quale gli eredi progettavano una divisione di immobili di provenienza ereditaria, in assenza di certificazioni urbanistiche. Sì che, il Notaio, sulla base del presente arresto, può procedere all’atto pubblico di divisione senza il timore di rogare un atto nullo ex art. 28 L. N. ,  né deve temere contestazioni del Conservatore o dell’Archivio notarile stante l’autorevolezza del principio stabilito dalla Suprema Corte che lo manleva da ogni responsabilità professionale, laddove, riceva la scrittura divisionale adeguandosi al pronunciamento in esame.
 Ecco perché, unitamente a molte altre ben note motivazioni tutte contenute nella giurisprudenza della Suprema Corte, l’orientamento adottato dai Tribunali volto a pretendere per la divisione ereditaria le stesse garanzie documentali che si adottano per la divisione inter vivos secondo le prescrizioni degli artt. 17 e 40 L. 47/85 e 46 D.P.R. 380/2001, appaiono viziate da ultrapetizione e necessitano di una profonda riforma volta ad adeguare le linee di merito contestate alla funzione nomofiliattica della Suprema Corte che in subiecta materia  sembra prevalere.  
 
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