UZBEKISTAN 2013
SULLA VIA DELLA SETAKhiwa, barbara e feroce nei tempi in cui commerciava in schiavi,Bukhara, colta per le numerose madrase frequentate anche dalledonne, Samarcanda semplicemente be ...
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COMMENTI A GIURISPRUDENZA

   
E’ invero, evidente che, come esattamente osservato da autorevole dottrina, la divisione ereditaria, pur attuandosi dopo la morte del de cuius, costituisce l’evento terminale della vicenda successoria e, quindi, rispetto a questa non può considerarsi autonoma.
Tale rilievo trova conferma nel dato positivo offerto dall’art. 757 cod. civ., che assegna efficacia retroattiva alle attribuzione scaturenti dall’atto divisionale. Peraltro diversamente opinando, si perverrebbe ad irragionevoli differenze di trattamento rispetto ad ipotesi sostanzialmente omogenee, non potendosi in alcun modo giustificare l’esigenza dell’applicazione della norma in esame alla divisione ereditaria e la non applicazione di essa alla divisione operata dal testatore oppure l’applicazione della norma all’ipotesi di attribuzione ereditaria di un edificio a più soggetti e la non applicazione all’ipotesi di attribuzione ereditaria dello stesso edificio ad un solo soggetto “.
Queste considerazioni valgono a giustificare, a parere del Collegio, che intende consolidare l’orientamento citato, la esclusione dell’ipotesi di nullità di cui all’art. 40 nel caso di contratti divisionali, ancorchè articolati con più atti miranti al fine della individuazione dei beni da assegnare ai singoli coeredi. Mette conto ricordare, con il contributo della dottrina, che la nullità formale o documentale di cui si discute ( diversa da quella sostanziale discendente da mancanza della concessione edilizia o in sanatoria ) trova fondamento nell’esigenza di fornire all’acquirente una precisa nozione della condizione urbanistica del bene negoziato, al fine di rendersi conto della realizzabilità del programma di interessi oggetto della pattuizione. La disposizione risponde pertanto ad esigenza propria dell’acquirente ed estranea al coerede condividente, il quale è già ( com) proprietario del bene e ne deve subire e conoscere le vicende urbanistiche. Va inoltre rilevato che la attenuazione del regime più rigoroso di cui all’art. 17 è giustificata dal fatto che trattasi di beni già edificati prima dell’entrata in vigore della legge. Irrilevante è poi la circostanza che l’art. 18, in tema di lottizzazione abusiva, includesse ( il d.p.r. 6 giungo 2001 n. 380 ha assorbito e riformulato queste norme ) gli atti di scioglimento della comunione di diritti reali tra quelli che imponevano l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica. La diversità anche testuale delle disposizioni giustifica a maggior ragione un diverso trattamento interpretativo, ferma peraltro, anche nel caso di lottizzazione abusiva, la possibile differenza tra divisione ereditaria e divisione ordinaria.
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