Congresso C.N.N. Firenze 27-30 novembre 2008
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CASI E QUESTIONI DI INTERESSE NELLE PROFESSIONI GIURIDICO CONTABILI Caltagirone 21 aprile 2012


Esistono eccezioni all’obbligo di astensione?
Sono previsti casi in cui è possibile non astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo o dall’eseguire le operazioni o prestazioni professionali richieste. Questo è previsto se:
sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto
l’esecuzione dell’operazione per sua natura non può essere rinviata l’astensione può ostacolare le indagini.
E’ obbligatorio subito dopo aver eseguito l’operazione informare l’U.I.F. 11
Quando si applicano le “Misure rafforzate per più alto rischio” (art. 28)?
Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei seguenti casi:
quando il cliente non e` fisicamente presente
in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari per le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte (P.E.P.) residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo (per il focus sul tema delle “persone politicamente esposte” consulta l’allegato n.3)
Cosa significa “Obbligo di registrazione nell’Archivio Unico Informatico A.U.I. (art. 36 e 37)?
Gli intermediari conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.
In relazione agli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall`esecuzione dell`operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Cosa registrano gli intermediari?
Gli intermediari registrano le seguenti informazioni:
con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del cliente effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un`operazione unica o di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata: la data, la causale, l`importo, la tipologia dell`operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l`operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.
Le informazioni sono registrate tempestivamente e comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell`operazione.
Quando scattano gli Obblighi di Segnalazione U.I.F. (art. 41)?
Gli intermediari segnalano all’ U.I.F. quando sanno sospettano hanno motivi ragionevoli di sospettare
che sono in corso o sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo
Cos’è la U.I.F. Unità d’informazione Finanziaria?
È un organismo istituito presso la Banca d’Italia. Fino all’adozione del decreto legislativo 231/07 le prerogative della U.I.F. erano svolte dall’U.I.C., soppresso il primo gennaio 2008.
Sono riconosciute all’U.I.F. -nell’esercizio delle proprie funzioni- piena autonomia ed indipendenza rispetto alla Banca d’Italia, all’interno della quale la stessa è costituita.
L’U.I.F. analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.
L’U.I.F. riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l’analisi finanziaria; acquisisce ulteriori dati ed informazioni finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione.
Quali sono le modalità di segnalazione (art. 42)?
Il responsabile della dipendenza, dell`ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell`intermediario cui compete l`amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l`obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell`attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all`articolo 41.
Il titolare dell`attività, il legale rappresentante o un suo delegato (si tratta del vertice aziendale) esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell`insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall`archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante
La valutazione circa l`effettuazione o meno della segnalazione, è lasciata alla discrezionalità dell`operatore bancario/postale che deve, peraltro, anche attenersi agli indici di anomalia della Banca d`Italia, potendo comunque, sulla base della propria esperienza, integrare le fattispecie anomale elencate. La norma richiede un coinvolgimento in termini di discrezionalità dell`operatore il cui ruolo è “rimodellato” coerentemente al principio della “collaborazione attiva”, introdotto fin dal 1991.
Pur gravando l`obbligo di segnalazione in prima istanza solo in capo ai titolari della dipendenza, tutti gli operatori sono comunque tenuti a dare comunicazione scritta, secondo le modalità stabilite azienda per azienda dalle apposite circolari sul tema, al proprio superiore gerarchico, (direttore di agenzia o capo ufficio operativo) delle operazioni "sospette" di cui eventualmente dovessero venire a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro.
Cosa è previsto rispetto alla “riservatezza” (art. 45)?
L’azienda deve adottare misure adeguate per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei soggetti che effettuano la segnalazione.
Le generalità del segnalante sono custodite sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività.
UIF, Guardia di Finanza, DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell’analisi e dell’approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione.
Cosa si intende per principio della rintracciabilita’?
Significa che il completo iter valutativo deve sempre e comunque essere ricostruibile su base documentale, anche ove il titolare dell`unità operativa giunga alla conclusione di non inoltrare la segnalazione pervenutagli da un suo collaboratore.
Lo stesso principio vale anche per il successivo livello di analisi. In questo caso sarà il titolare della dipendenza (o dell`ufficio o di altro punto operativo) a dover conservare la prova documentale dell`inoltro della segnalazione al titolare dell`attività (o al legale rappresentante o a un suo delegato)
La corretta applicazione di tale principio consente la corretta delimitazione delle responsabilità di soggetti coinvolti nel processo di valutazione.
(segue...)

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