Mirabella Imbaccari
Mirabella Imbaccari (I Màcari in dialetto, gli abitanti sono detti "Maccarisi" in dialetto e "Mirabellesi" in italiano) è un comune italiano di 5.365 abitanti della p ...
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CASI E QUESTIONI DI INTERESSE NELLE PROFESSIONI GIURIDICO CONTABILI Caltagirone 21 aprile 2012


BIBLIOGRAFIA:
Debora Ferro, Il nuovo organo di controllo nelle società di capitali, in Feder notizie, anno XXV, n. 02, marzo, 2012, pag. 51;
Gaetano Petrelli, Il sindaco unico nelle Società di capitali e cooperative, in www.gaetanopetrelli.it, 28/12/2011;
Luciano De Angelis e Christina Feriozzi, Srl sindaco o revisore senza limiti, in Italia oggi, 19/03/2012;
Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 123 del 6/12/2011 e n. 124 del 3/04/2012;
Oreste Cagnasso, La società per azioni ritrova il collegio sindacale, in Il sole 24 ore,  19/03/2012;
Angelo Busani, Società di capitali sindaco unico a doppio binario, in Il sole 24 ore, 13/03/2012;
Antonio Ruotolo, Le novità in materia di sindaco unico nelle s.p.a. e nelle s.r.l., Segnalazioni novità normative, Consiglio Nazionale del Notariato, del 13/03/2012;
Circolare Assonime, 7/03/2012 n. 6;
Lorenzo De Angelis, in Le società, 2012, n. 1, pag. 41 ss.;
Vincenzo Salafia, in Le società, 2011, n. 12,  pag. 1422 ss.;
Niccolò Abbriani, in Le società, 2011, n. 12, pag. 1425 ss.;
Antonio Ruotolo, Giambattista Nardone, Il sindaco “unico” nella s.r.l. e nella s.p.a., Studio di Impresa, Consiglio Nazionale del Notariato, 250-2011;
Angelo Busani, La nuova normativa sui controlli in srl e spa, in Il sole 24 ore,  24/02/2012;
CLAUSOLA 1
Art... Organo di controllo e revisore
Qualora se ne ravvisi l’opportunità la società può nominare un Organo di Controllo in possesso dei requisiti di legge o un Revisore in possesso dei requisiti di legge.
La nomina dell’Organo di Controllo o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge.
L’organo di controllo è costituito alternativamente, e su decisione dei soci da adottare al momento della nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico e da un supplente oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale, aventi i requisiti di legge.
L’organo di controllo nominato verifica il rispetto delle norme di legge e di statuto, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento.
Le riunioni dell’Organo di controllo, in composizione collegiale, possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per le riunioni dell’organo amministrativo.
All’organo di controllo si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni, in quanto compatibili.
La revisione legale dei conti della società è esercitata, su decisione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore o da una società di revisione o dall’organo di controllo, se nominato, aventi i requisiti di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia di revisione legale dei conti.
CLAUSOLA 2
Art.... Organo di controllo e revisore
Qualora se ne ravvisi l’opportunità la società può nominare un Organo di Controllo in possesso dei requisiti di legge o un Revisore in possesso dei requisiti di legge. L’organo di controllo nominato verifica il rispetto delle norme di legge e di statuto, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento. Allo stesso è attribuita anche la revisione legale dei conti.
La nomina dell’Organo di Controllo o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge; in questo caso si applicano con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa vigente in materia.
L’organo di controllo è costituito da un membro effettivo detto Sindaco Unico avente i requisiti di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia di Organo di Controllo e di revisione legale dei conti".


(segue)

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