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Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy) contiene una serie di disposizioni a tutela del diritto alla riservatezza, precisando che chiunque ha diritto al ...
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IL NOTAIO

La stipulazione e gli adempimenti successivi
Quando si tratti di atto pubblico, il notaio ha l`obbligo di leggerlo integralmente alle parti (davanti a testimoni, se l`atto sia stipulato con l`assistenza dei testimoni).
La lettura dell`atto non deve essere frettolosa né incompleta; e l`obbligo della lettura non è adempiuto esattamente quando le parti siano a distanza tale dal notaio da non udire chiaramente la lettura. Le parti possono chiedere al notaio una fotocopia dell`atto per poter più facilmente seguire la lettura.
Per le scritture private la legge non prescrive l`obbligo della lettura; ma il codice di deontologia notarile prevede che la scrittura sia letta prima della sottoscrizione, per permettere al notaio di accertare che l`atto corrisponda alla volontà delle parti.
Il notaio non esaurisce la sua attività con la sottoscrizione dell`atto; ma deve provvedere agli adempimenti a cui è obbligato per legge o per incarico ricevuto dalle parti. Per alcuni adempimenti (es.: trascrizioni nei registri immobiliari, iscrizioni nei libri fondiari, nel registro delle successioni) il notaio deve provvedere per legge senza ritardo o entro un breve termine; per altri (es.: iscrizioni ipotecarie) è opportuno che il notaio provveda al più presto per evitare danni alle parti.

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