PAPA BENEDETTO XVI VISITA LA SINAGOGA DI ROMA
17 GENNAIO 2010    PAPA BENEDETTO XVI VISITA LA SINAGOGA DI ROMA
“Il Signore ha fatto grandi cose per loro”
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravam ...
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE

Cassazione, sentenza 2 marzo 2010, n. 4933, sez. III civile
Contratti in genere - Simulazione - Prova - Presunzioni - Soggetto assumente la posizione di soggetto del rapporto dissimulato - Qualifica di parte - Contratto simulato richiedente " ad substantiam " la forma scritta - Prova della simulazione per testi e per presunzioni - Inammissibilità.

Agli effetti della prova della simulazione deve essere considerato "parte" e non "terzo" chi, pur essendo in apparenza estraneo al contratto, assuma di essere uno dei soggetti del rapporto giuridico che si volle in realtà costituire e di avere, quindi, interesse all`accertamento ed all`attuazione di esso per avere partecipato per interposta persona alla conclusione del contratto stesso. In questa ipotesi, pertanto, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale e per presunzioni, con la conseguenza che se il negozio simulato va redatto per iscritto la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto di un documento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1417, 2721, 2722, 2727 e 2729 .
Massime precedenti Conformi: n. 2252 del 1998.












  


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