FONDAZIONE ITALIANA PER IL NOTARIATO
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE


Cassazione, sentenza 28 novembre 2008, n. 28419, sez. III civile

Notaio - Concorrenza sleale - Risarcimento danni - Liquidazione equitativa - Onere probatorio.

In un Comune nel quale è prevista una sola sede notarile, i notai diversi dal titolare possono esercitarvi la propria attività professionale (e proprio in virtù dell`aspetto libero-professionale) in modo accessorio sia sotto il profilo funzionale, sia sotto quello economico rispetto al proprio ufficio - studio posto in Comune diverso e che, quindi, resta esclusa la facoltà per essi di esercitarvi un`attività continuativa, generalizzata e stabilizzata.
In materia non è configurabile un danno in re ipsa. Tuttavia ogni volta che il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare l`art. 1226 c.c. consente il ricorso alla liquidazione equitativa. L`esame dei repertori e di altri documenti e della prova testimoniale, finalizzata a dimostrare gli esatti termini dell`attività professionale svolta dal notaio al di fuori della sua sede, non è irrilevante ed offre ai giudici dati utili ai fini della liquidazione equitativa del danno subito.


















 


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