MANNA MAN HU
 MANNA, MA NON DAL CIELO.                          ...
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE


















Cassazione, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23066, sez. II civile
Contratti in genere - Contratto per persona da nominare - In genere - Posizione del terzo nominato - Assunzione retroattiva di obblighi e diritti - Nomina del terzo e dichiarazione di accettazione dello stesso - Forma - Comunicazione all`altro contraente.
Nel contratto per persona da nominare, soltanto a seguito dell`esercizio del potere di nomina il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l`altro contraente, con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall`origine unica parte contraente contrapposta al promittente. A tal fine, posto che la dichiarazione di nomina e l`accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma del contratto - nella specie, preliminare di vendita di bene immobile - è sufficiente che all`altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione; quanto, poi, a quest`ultima dichiarazione, la stessa può risultare anche dall`atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell`altro contraente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1350, 1401 e 1403.
Massime precedenti Vedi: n. 8410 del 1998, n. 15164 del 2001, n. 21254 del 2006.





















  


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