A Nicosia Convegno del Rotary sulla Riforma della Giustizia
Il Presidente del R.C. di Nicosia Avv. A. Lo Bianco ed il Guardasigilli on.le A. Alfano  



Il Rotary Club di Nicosia ha organizzato lunedi’ 4 ...
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GIURISPRUDENZA DI INTERESSE NOTARILE


Cassazione, sentenza 9 ottobre 2009, n. 21481, sez. I civile
Azienda - Cessione di azienda - Trasferimento dei beni d`azienda - Valutazione del complesso degli elementi trasferiti - Organizzazione dei beni oggetto di trasferimento - Attitudine all`esercizio d`impresa.
Deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un`entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l`esercizio di un`attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo; al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell`eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell`avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell`eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Per la ricorrenza, quindi, di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l`attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all`esercizio dell`impresa.




















    


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