Cassazione, sentenza 30 ottobre 2008, n. 26258, sez. II civile Successione ereditaria - Testamento olografo - Aggiunte, di mano di un terzo, collocate fuori delle disposizioni di ultima volontą ma nella stessa scheda testamentaria - Validitą - Condizioni - Fattispecie. In materia di testamento olografo, il principio dell`autografia previsto dall`art. 602 cod. civ. per le sole disposizioni testamentarie e non per altre disposizioni estranee alla scheda testamentaria, non impedisce che nell`ambito di uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti previsti dalla suddetta norma, dall`altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore (quindi in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria) che, come tali, non possono inficiare la validitą della scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore, essendo tali scritti inidonei a pregiudicare la libertą di determinazione di quest`ultimo; la nullitą del testamento olografo - per effetto dell`esclusione del requisito dell`olografia - si ha soltanto quando l`intervento del terzo all`atto della redazione della scheda testamentaria avvenga mediante l`inserimento anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione di ultima volontą che comporterebbe. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di nullitą del testamento in un caso nel quale, dopo le disposizioni di ultima volontą redatte di pugno dal testatore e da lui sottoscritte, compariva anche, redatta da una mano diversa, l`indicazione secondo cui la persona nominata erede universale avrebbe dovuto avere cura del testatore e preoccuparsi del suo funerale).
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