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 TUTTI FIGLI  SONO FIGLI, PURAMENTE E SEMPLICEMENTE
dall`1 gennaio 2013, a seguito della legge 10 dicembre 2012, n. 219, che finalmente ha eliminato ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali.
L’art. 315 del codice civile novellato testualmente dispone che “tutti i figli hanno lo stesso status giuridico”, nati o meno da genitori uniti in matrimonio; i figli saranno destinatari delle stesse norme, verranno loro riconosciuti uguali diritti e saranno soggetti a uguali doveri.
Alcuni interventi sul codice civile sono immediatamente operativi dal 1° gennaio 2013, e cioè i nuovi articoli 74, 251, 276, 315, 315 bis, 448 bis, le nuove rubriche dei titoli IX e XIII del libro primo, le modifiche all’art. 250, il nuovo art. 38 delle disposizioni di attuazione.
Altri interventi, invece, che si sostanziano nella revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, sono destinati ad operare quando saranno emessi dal Governo  - entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge n. 219 – uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di “filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi nel rispetto dell’art. 30 della Costituzione.
Con la modifica del testo dell’art. 74 del codice civile il vincolo di parentela sussiste tra persone che discendono dallo stesso stipite, sia nel caso di discendente legittimo, sia nel caso di discendente naturale. Ne consegue il sorgere, anche per il figlio naturale, dei legami di parentela, non solo con il genitore che ha effettuato il riconoscimento, ma anche con gli altri parenti, come nonni e zii. Il figlio naturale potrà succedere anche a questi ultimi, come prima avveniva per il solo figlio legittimo.
All’art. 250 del codice civile, è stato previsto l’abbassamento a quattordici anni dell’età del figlio che deve prestare assenso al riconoscimento, nonché dell’età al di sotto della quale il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore.
Il nuovo art. 251 del codice civile  permette ora il riconoscimento di figli incestuosi, previa autorizzazione del giudice, sempre con riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli pregiudizio.
E’ stato introdotto l’art. 315-bis, rubricato “diritti e doveri del figlio”, nel quale da un lato, viene integralmente riportato il vecchio testo dell’art. 315 c.c., riguardante esclusivamente i doveri del figlio verso i genitori, e dall’altro vengono elencati diritti che i figli possono vantare nei confronti dei genitori stessi. Il figlio avrà infatti diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sua capacità, delle sua inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio avrà diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti; di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, se ha compiuto i 12 anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento.
La delega al Governo prevede che saranno riformate le materie relative al possesso di stato e della prova della filiazione fuori dal matrimonio, alla presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio, all’inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell’uno o dell’altro genitore in maniera conforme alla valutazione di cui all’art. 30, comma terzo, Costituzione, all’abbassamento dell’età del figlio a quattordici anni ai fini di alcune azioni giudiziarie che lo interessano, all’unificazione delle disposizioni relative ai diritti e ai doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio o al di fuori di questo, al coordinamento con la disciplina di diritto internazionale ad oggi vigente, alla legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto a mantenere significativi rapporti con i nipoti minori.
richiede altresì la modifica e l’integrazione della normativa di attuazione del codice civile e delle disposizioni transitorie al fine di assicurarne il necessario coordinamento con i principi e i criteri direttivi. Tra gli istituti di diritto successorio interessati dalla riforma, vanno  segnalati, in particolare, il diritto di commutazione, la successione legittima e per rappresentazione
Il diritto di commutazione (art.537, comma terzo, c.c.) e cioè la facoltà concessa ai coeredi figli legittimi di soddisfare, in denaro o in beni immobili ereditari, la porzione spettante ad altri coeredi, figli naturali, una volta parificata la posizione dei figli legittimi e dei figli naturali, non ha più ragion d’essere, considerato che la ratio di questo istituto è stata sempre rinvenuta nella volontà di riconoscere un privilegio ai figli legittimi, a discapito di quelli naturali.
Quanto alla successione legittima, la parificazione dei fratelli naturali a quelli legittimi, determinerà che tutte le volte in cui all’apertura della successione si dovranno quantificare le quote ereditarie dei successori legittimi, nel novero di questi ultimi dovranno comprendersi anche quelle dei fratelli (ex)naturali.


 


 


 






 


 


 


 


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