Legalita` e certezza nelle situazioni giuridiche tra Civil Law e Common Law
Enna, Auditorium dell`Universita` Kore, 28 novembre 2009


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Le tre ordinanze avevano preso le mosse dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale ha condannato lo Stato austriaco per contrasto di una norma interna che pone il divieto (parziale) di eterologa con gli artt. 8 e 14 della CEDU.

Il caso affrontato nella prima ordinanza (Tribunale di Firenze) coinvolgeva una coppia di coniugi impossibilitata a concepire un figlio naturalmente a causa della sterilità del marito. Dopo aver tentato di procreare all’estero senza successo e con cospicui sacrifici economici, la coppia, venuta a conoscenza della sentenza della Corte di Strasburgo, aveva depositato un ricorso al Tribunale chiedendo, in via principale, la disapplicazione dell’art. 4 comma 3 legge 40 (vedi in allegato il testo integrale della legge 40/2004) e, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost. e per violazione degli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost.

Con la seconda ordinanza il Tribunale di Catania aveva esteso la questione di legittimità costituzionale anche agli artt. 9 commi 1 e 3 l. n. 40/2004 limitatamente alle parole “in violazione del divieto dell’art. 4 comma 3” e all’art. 12 comma 1 che prevede una sanzione pecuniaria per chiunque “utilizzi a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente”. Sanzione che non colpisce la coppia che ha avuto accesso alla tecnica procreativa in parola (art. 12 comma 8).

Nel terzo caso, anch’esso originato dall’infertilità del marito, il Tribunale di Milano, adito come i precedenti tribunali in sede cautelare (art. 700 c.p.c.), fallito il tentativo di interpretazione conforme ai principi della Convenzione, aveva sollevato questione di legittimità costituzione dei medesimi articoli oggetto dell’ordinanza catanese.
Il divieto di procreazione eterologa vacillerebbe nel complesso sistema delle fonti. Quest’ultimo, com’è noto, si è arricchito di due norme: l’art. 117 comma 1 Cost. e l’art 6 comma 2 del Trattato UE. La prima vincola il potere legislativo al rispetto non solo della Costituzione ma anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali come quelli scaturenti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950).
(segue)

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