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IL REGIME DISCIPLINARE
Il comma 7 dell’art. 10 della l.n. 183/2011 delinea a grandi tratti il regime disciplinare della STP stabilendo che “i professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti scritta”.
Pertanto, la lettera della norma, consente di agevolmente concludere che:
• la società deve essere iscritta all’albo professionale;
• gli illeciti disciplinari possono essere imputati sia al professionista, sia alla società;
• sia il professionista, sia la società possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Su tali generali previsioni è destinato ad intervenire il regolamento interministeriale previsto dal comma 10. In particolare, occorrerà:
• individuare le relazioni esistenti fra gli illeciti disciplinari posti in essere dal professionista e le direttive impartite dalla società al socio, come anche individuare la disciplina applicabile nei casi in cui non esista coincidenza tra ordine territoriale a cui è iscritta la società e ordine territoriale a cui risulta iscritto il socio (si pensi, a titolo esemplificativo all’ipotesi dell’ illecito compiuto da socio iscritto in un ordine territoriale nella cui circoscrizione la società abbia una sede secondaria);
• stabilire, poi, quali conseguenze sull’organizzazione societaria produrrà l’aver comminato una sanzione disciplinare di una certa gravità (possibile relazione tra scioglimento della società e cancellazione o radiazione dall’albo) alla società.
In difetto di tale regolamentazione sarebbe di fatto impedito agli Ordini di svolgere la loro prioritaria attività di vigilanza disciplinare, con grave danno per la collettività determinato da siffatto vuoto normativo. Ciò fa sì che nessuna società tra professionisti possa essere iscritta ad alcun albo fin quando tale regolamentazione sarà stata emanata.
E fino a quando tale iscrizione all’albo non potrà essere fatta la società, anche se costituita e inserita nel Registro delle Imprese, non potrà svolgere in concreto la propria attività. Infatti condizione essenziale per la stessa è che presso il Registro delle Imprese venga depositata la certificazione (assimilabile alle autorizzazioni di cui all’art.2329 cc ) rilasciata dal competente Ordine professionale e attestante l’avvenuta iscrizione presso lo stesso della società, previa valutazione da parte dell’Ordine medesimo dell’esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dall’emanando Regolamento.
(segue)

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